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Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è l'atto giuridico con il quale viene manifestato tale giudizio.
Nella fase istruttoria di un procedimento, soprattutto amministrativo, l'organo competente (detto organo attivo) può o, in certi casi, deve acquisire il parere di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa.
Il parere acquisto nel corso del procedimento non è provvedimento ma atto endoprocedimentale, reso in esito ad un subprocedimento avviato dalla richiesta dell'organo attivo. Se consente all'organo attivo di decidere con cognizione di causa, soprattutto quando la decisione richiede conoscenze specialistiche di cui non dispone, d'altro canto rappresenta anche un appesantimento procedurale, dilatando i tempi per la conclusione del procedimento.
Quest'ultima considerazione ha indotto il legislatore italiano, nell'ambito delle riforme apportate al sistema amministrativo sul finire del XX secolo, a ridurre drasticamente i casi di parere obbligatorio nell'ambito del procedimento amministrativo, in precedenza piuttosto frequenti (si pensi alle norme che imponevano agli organi delle amministrazioni statale di richiedere, per numerosi atti, il parere del Consiglio di Stato).
Il parere acquisito nel corso del procedimento può essere:[1]
Sono dunque possibili le quattro combinazioni:
Va aggiunto che:
Quanto al contenuto, il parere acquisito nel corso del procedimento può essere:
Nella pratica la distinzione non è sempre agevole perché il diritto positivo può configurare pareri a contenuto misto.