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Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), in Italia, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.[1]

L'attività

L'attività della gestione collettiva del risparmio è un servizio che si realizza attraverso:

  • la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

Gli enti

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono:

Tra i due vi è una profonda differenza: nei primi - che sono gestiti dalle SGR - gli investitori non sono soci ed i loro investimenti costituiscono un patrimonio autonomo e nettamente distaccato dal patrimonio sociale, ricevendo quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società. Nelle SICAF e SICAV, gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni.

Riferimenti normativi

  • Art. 1 comma 2 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note

Voci correlate