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La Direttiva macchine indica informalmente direttive dell'Unione europea sulla sicurezza delle macchine, pubblicate a partire dal 1998 (Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE, con le loro relative versioni) e che si applicano a macchine (così come definite nelle direttive) fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, ad esclusione di alcune macchine indicate nelle stesse direttive.
La prima versione di un testo europeo sulle macchine risale al 1989, la direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989. Nel 1998, a seguito di varie modifiche del testo originale, si è resa necessaria la sostituzione con un testo consolidato. La nuova Direttiva macchine, ovvero la Direttiva 98/37/CE (titolo completo: Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine[1]), risale al 12/08/1998.[1]
Tale direttiva è stata modificata nello stesso anno con una seconda versione del 07/12/1998[1] e 11 anni dopo con la versione del 29/12/2009,[1] per poi essere abolita e sostituita dalla Direttiva 2006/42/CE[2] (titolo completo: Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE). La Direttiva 2006/42/CE è stata modificata con successive versioni nel 15/12/2009, 01/01/2016, 20/04/2016 e 26/07/2019.[2]
È in corso la sostituzione della Direttiva macchine con il Regolamento macchine (per esteso: Regolamento (UE) 2023/1230 del parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio[3] ). Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il Regolamento macchine è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed entrerà in vigore definitivamente, in base alle ultime modifiche concordate dagli stati membri, il 20/01/2027. Il regolamento macchine è stato pubblicato ufficialmente il 29/06/2023 nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE).
Tale direttiva, composta da 30 "considerando", 29 articoli e 12 allegati, definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine sopra indicate in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato.
La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:
Per le macchine comprese nell'allegato IV della direttiva stessa[4] la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi di certificazione notificati).
Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell'allegato VII della direttiva stessa.
In questo caso si parla di "fascicolo tecnico della costruzione" per le macchine e di "documentazione tecnica pertinente" per le quasi-macchine.
Le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l'entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione.
I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
La Direttiva macchine individua come:
La nuova revisione della Direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:
Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
Nel caso in cui la macchina sia destinata in area esplosiva, essa deve recare l'apposita indicazione ed indicare tutte le apposite indicazioni indispensabili alla sicurezza.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed indelebile, anche la sua massa.
Non rileva lo scopo della macchina (produzione, sviluppo prodotto, prove di laboratorio) nell'attuazione della Direttiva macchine.
Sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva macchine (in quanto già regolamentate altrove) alcune macchine quali:
La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta anche "nuova direttiva macchine") è stata recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta anche "direttiva macchine"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 207 del 23/07/1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).
Tale direttiva è entrata in vigore in Europa il 29 dicembre 2009.